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Caffè espresso: scopriamo come nasce questa definizione

Il caffè espresso è uno dei simboli delle eccellenze italiane. Ma quando nasce e perché questa definizione?

 

Cos’è il caffè espresso?

Il caffè espresso è una bevanda che si ottiene dalla torrefazione e dalla macinazione dei chicchi di caffè e poi dalla percolazione di acqua calda, che non raggiunge il punto di ebollizione, alla pressione di 9 bar attraverso uno strato di caffè (circa 7-9 grammi) macinato e pressato. Il passaggio dell’acqua calda dura circa 25 secondi.

Importante per la qualità della bevanda la macinatura dei chicchi e la freschezza della miscela tostata. Una buona macinatura permette di ottenere un caffè con caratteristiche uniche in termini di crema, aroma, corpo e retrogusto.

Il caffè viene generalmente servito in una tazzina di porcellana dalla forma conica e già calda, così da mantenere la temperatura del caffè. Un’alternativa frequente è il caffè servito in un bicchierino di vetro.

 

Perché “espresso”?

La definizione espresso ha una doppia valenza: da una parte sta ad indicare l’estrazione sul momento della bevanda, dall’altra la rapidità dell’azione. Come visto, infatti, per un caffè espresso serve meno di un minuto considerando la macinazione sul momento dei chicchi, la realizzazione della bevanda e il servizio al cliente.

 

Un caffè dalla storia recente

A un modo per velocizzare la preparazione del caffè si inizia a pensare dalla fine dell’Ottocento. A Torino nel 1884 Angelo Moriondo brevetta una macchina innovativa per la realizzazione del caffè istantaneo. L’idea gli viene dall’esigenza di servire in tempi più brevi gli avventori del suo locale.

Questa viene poi modificata dal milanese Luigi Bezzerra e nel 1901 nasce la prima macchina per il caffè espresso. La prima commercializzazione in serie si ha dopo il 1902, quando Desiderio Pavoni acquista il brevetto e dà vita ad “Ideale”, una macchina in ottone cromato a sviluppo verticale che presenta una caldaia mantenuta in pressione con un fornello a gas.

La vera svolta arriva, però, nel 1938 quando Achille Gaggia inventa una nuova macchina per l’espresso, che utilizza non più il vapore ma un innovativo meccanismo che spinge l’acqua attraverso la polvere di caffè ad alta temperatura. Nel 1947 ancora Gaggia introduce il pistone e sostituisce il sistema a torchio con una leva per portare ad alte pressioni l’acqua. Il caffè che si ottiene in questo modo è quello dal gusto pieno e con la caratteristica crema che conosciamo oggi.

Nel 1961 poi viene realizzata la prima macchina per espresso semiautomatica, che tra l’altro era anche la prima con una caldaia interna orizzontale: si trattava della Faema E61 realizzata dalle officine Faema di Ernesto Valente.

 

Un ruolo determinante nella preparazione del caffè è insomma ricoperto dalla macchina con cui questo viene fatto. Per garantire ai tuoi clienti il massimo del gusto scopri le e macchine professionali CIME, visitando il sito www.cimeitalia.com.

 

L’azienda è con sede a Zibido San Giacomo (MI), in Via Longarone 41.

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CIME S.r.l. pone grande attenzione affinché le proprie attività e il proprio business siano svolti con integrità e nel rispetto della legge.

Per “Whistleblowing” si intende qualsiasi segnalazione, proveniente dal personale o da terzi (ad esempio Partner, Fornitori, Clienti, Collaboratori ed in generale Stakeholder), circa una condotta avvenuta nel contesto lavorativo o impattante su di esso e riferibile al personale stesso e/o a terzi, inerente ad una violazione di leggi, regolamenti, regole e procedure vigenti nella Società.

Al fine di rafforzare l’impegno allo svolgimento della propria attività con la massima integrità ed onestà, la Società si è adeguata alla normativa in tema di Whistleblowing, mettendo a disposizione dei propri Stakeholder un sistema di segnalazione che consente di effettuare le segnalazioni come sopra individuate nel massimo rispetto della riservatezza del segnalante, in ossequio a quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (“Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”).  

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Le segnalazioni possono riguardare informazioni apprese nell’ambito del contesto lavorativo di violazioni potenziali o effettive, ovvero di condotte volte a occultare le violazioni, di:

i) illeciti amministrativi, contabili, civili e penali che ledono gli interessi, il decoro e l’integrità dell’ente;

ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231, delle procedure interne rilevanti ai fini del Modello 231 e del Codice Etico, ove esistenti;

iii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria relativa ai settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori e tutela dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

iv) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

v) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Non costituiscono segnalazioni whistleblowing, invece, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate e le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi verso l’esterno.

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede e deve essere completa di tutti gli elementi a conoscenza del segnalante, in modo da permettere le dovute verifiche sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La Società garantirà la riservatezza del segnalante, qualunque sia la modalità di segnalazione scelta, e gestirà tutte le informazioni in modo confidenziale e nel rispetto della normativa vigente.

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La Società, in ossequio a quanto previsto nelle Linee guida in materia di Whistleblowing adottate e pubblicate in bacheca aziendale, ha istituito un “Comitato Segnalazioni” composto dal Responsabile delle Risorse Umane e dal Responsabile Amministrativo, formalmente autorizzati al trattamento di dati personali potenzialmente contenuti all’interno delle segnalazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”), e ha messo a disposizione un Modello per la segnalazione, parimenti reso pubblico in bacheca.

Le segnalazioni di comportamenti illegittimi come sopra identificati potranno essere effettuate da chiunque, dipendenti e soggetti terzi, in buona fede e senza paura di ritorsioni, con le seguenti modalità e canali:

–              in forma scritta, sia con la compilazione del Modello per la segnalazione che potrà essere inviato a mezzo posta, con indicazione “riservata personale” al “Comitato Segnalazioni”, presso CIME S.r.l., Via Longarone, 41, 20080 Zibido San Giacomo (MI), sia attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, inviando con mail all’indirizzo mail di seguito indicato whistleblowing@cimeitalia.com il Modello per la segnalazione compilato;

–              su richiesta specifica del segnalante, mediante incontri diretti con il Comitato Segnalazioni.

Per fissare un appuntamento con il Comitato Segnalazioni o ricevere la documentazione inerente tra cui Linee guida e Modello per la segnalazione, si può anche contattare il Comitato Segnalazioni direttamente in azienda o a mezzo indirizzo mail whistleblowing@cimeitalia.com.